Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 114/98 e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quella dei locali frequentabili dai clienti, adibita all'esposizione delle merci e collegata direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzino, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso ai clienti, nonché gli spazi di "avancassa" e i vani scala, purché non adibiti all'esposizione delle merci. L'autorizzazione all'apertura/trasferimento/ampliamento/estensione settore merceologico di medie strutture di vendita, è concessa nel rispetto dei requisiti/condizioni e della programmazione di cui ai “Criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita” approvati con deliberazione di Consiglio Comunale il---. Per la nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico, è necessario presentare un'ISTANZA, ISTANZA UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE); Per il subingresso, la riduzione superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, la modifica ragione sociale, la sospensione temporanea dell'attività, la riapertura anticipata, la gestione di reparto, la cessazione definitiva, è necessario presentare una COMUNICAZIONE, COMUNICAZIONE UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE)