Per "esercizio di vicinato" si intende l'esercizio commerciale la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo 150 mq per il commercio di generi alimentari e non alimentari. Sono escluse da questa tipologia: - la vendita di prodotti farmaceutici non da banco effettuata dalle farmacie; - la vendita dei generi di monopolio effettuata dalle tabaccherie; - la vendita diretta dei prodotti di propria produzione effettuata dai produttori agricoli; - la vendita di carburanti effettuata dai distributori stradali; - la vendita dei prodotti effettuata da coloro che direttamente e legalmente li raccolgono su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; - la vendita o l'esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte e di quelle dell'ingegno. In caso di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico o variazione della superficie di vendita è necessario presentare una SCIA - SCIA UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE). In caso di subingresso, modifica della ragione sociale, cessazione definitiva dell'attività è necessario presentare una COMUNICAZIONE.