L'attività di noleggio di veicoli senza conducente si concretizza quando un'azienda (locatore), dietro corrispettivo, mette a disposizione del cliente (locatario), per le esigenze di quest'ultimo un veicolo. Si individuano per veicoli quelli definiti dall'art. 46 del Codice della Strada e classificati dall'art. 47 dello stesso Codice della Strada. Tuttavia fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio (locazione senza conducente come da dicitura del Codice della Strada) solo quelli previsti dall'art. 84 del Codice della Strada. Pertanto varie tipologie di veicoli possono essere adibiti a noleggio quali ad esempio biciclette, autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, veicoli ad uso speciale ed adibiti al trasporto di cose, ecc. L'attività di noleggio senza conducente può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (es. carrozzerie o officine che forniscono auto di cortesia).