Il tesserino è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto,unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
Gli hobbisti abilitati partecipano ad un massimo di trenta manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
Prima dell'assegnazione del posteggio si procede obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante, che ne stabilisce le modalità operative.
Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. I prezzi devono essere esposti come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.
Dopo la pubblicazione dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti avvenuta sul B.U.R.E.T n. 46 del 28.02.2020, sono in vigore le nuove regole da applicare per il rilascio del tesserino per gli hobbisti, come previste dalla DGR 328/2019.